Con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene per fare chiarezza su molti dubbi applicativi che hanno fatto seguito alla riforma del lavoro sportivo. Con questo documento di prassi, l’AdE fornisce alcune indicazioni operative per permettere alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) di orientarsi con facilità tra gli adempimenti fiscali e la gestione della contabilità.
Il quadro normativo di riferimento – tracciato dal Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e dai successivi decreti correttivi (il D.Lgs. n. 163/2022 e il D.Lgs. n. 120/2023), integrati dalle disposizioni del Decreto Legge n. 71/2024 (convertito con modificazioni dalla Legge 106/2024) – trova così una sistemazione applicativa fondamentale. La riforma ha archiviato definitivamente il vecchio regime dei compensi e rimborsi forfettari ex articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir (Dpr 917/1986), delineando la nuova figura giuslavoristica del lavoratore sportivo.
Chi è il lavoratore sportivo: qualificazione e tipologie contrattuali
Ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. 36/2021, è considerato lavoratore sportivo chiunque presti attività retribuita a favore di un ente sportivo iscritto al RASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche) svolgendo mansioni essenziali per l’attività dilettantistica: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori di gara e preparatori atletici. Si aggiungono inoltre i tesserati che svolgono le mansioni rientranti tra quelle tipizzate dalle singole Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (EPS).
Sul piano contrattuale, la prestazione di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo può essere inquadrata secondo tre forme principali:
collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co. sportivo), che costituisce la forma contrattuale maggiormente diffusa nel settore dilettantistico. Ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. 36/2021, opera la presunzione legale di lavoro autonomo sotto forma di Co.Co.Co. qualora la durata delle prestazioni non superi il limite delle 24 ...
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